Art. 7 — Commissioni di valutazione
La commissione di valutazione per ciascuna fascia e per ciascun settore e' composta da cinque componenti sorteggiati secondo modalita' telematiche dalle corrispondenti liste di commissari nazionali di cui all'articolo 6. I componenti delle commissioni della prima tornata di giudizi sono esclusi dal sorteggio per la seconda tornata di giudizi del biennio. Per i giudizi idoneativi a professore ordinario la commissione e' composta da cinque professori ordinari. Per i giudizi idoneativi a professore associato la commissione e' composta da tre professori ordinari e due professori associati confermati. I professori ordinari sorteggiati quali componenti di commissione, sia nei giudizi a professore ordinario sia nei giudizi a professore associato, devono optare per l'una o per l'altra commissione entro 10 giorni dalla comunicazione, operata da parte del Ministero, dei risultati del sorteggio. Nel caso in cui l'opzione non sia esercitata si procede ad un tempestivo sorteggio per individuare la commissione di cui il professore ordinario fa parte con conseguente sostituzione nella commissione da cui il medesimo e' estromesso. La partecipazione alle commissioni costituisce obbligo d'ufficio, salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo l'accettazione da parte del Ministro. In ogni caso in cui sia necessario sostituire uno o piu' componenti delle commissioni giudicatrici si procede ad un nuovo tempestivo sorteggio con le modalita' di cui al comma 1. Nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 sono fatti salvi gli atti delle commissioni gia' compiuti prima della sostituzione. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina delle commissioni giudicatrici decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al Ministro, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto di nomina della commissione non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 dicembre 2010, n. 240
2La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164".
Testo vigente dal 29 gennaio 2011
