Art. 5 — Quote riservate per la fascia dei professori ordinari

Nei giudizi di idoneita' per la fascia dei professori ordinari il numero massimo di soggetti ai quali puo' essere attribuita l'idoneita' scientifica nazionale e' incrementato nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, di una quota aggiuntiva pari al venticinque per cento del numero risultante dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 4, comma 1 e 14, comma 1, riservata ai professori associati che alla data fissata dal bando abbiano un'anzianita' di servizio nella stessa fascia, non inferiore a quindici anni compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini previamente individuati con decreto del Ministro previo parere del CUN. Qualora l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo dia luogo alla attribuzione ai destinatari della quota riservata di un numero frazionario di idoneita', quest'ultimo e' arrotondato all'unita' superiore. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 2010, n. 240

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La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164".

Testo vigente dal 29 gennaio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 gennaio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 2006 al 29 gennaio 2011.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2010, n. 240

    La L. 30 dicembre 2010, n. 240 ha disposto (con l'art. 29, comma 12) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, e' abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-06;164~art5 · fonte del testo