Qualora le informazioni contenute nella banca dati di cui all'articolo 6 o comunque le conoscenze disponibili non consentano l'effettuazione di una corretta valutazione dei complessi di stoccaggio, ulteriori dati ed informazioni sono acquisiti attraverso nuove indagini del sottosuolo previo rilascio di un'apposita licenza. Le licenze di esplorazione sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la regione territorialmente interessata, con procedimento unico nel cui ambito vengono acquisiti gli atti di assenso delle amministrazioni interessate, unitamente all'esito della procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante norme in materia ambientale, secondo la procedura di cui all'articolo 11. I soggetti richiedenti devono dimostrare di essere in possesso delle capacita' tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attivita', secondo quanto previsto all'allegato III. Ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio, le attivita' comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione possono prevedere una fase di sperimentazione e il monitoraggio relativo all'iniezione di CO2. La durata di una licenza e' di 3 anni. Entro la data di scadenza il soggetto autorizzato puo' richiedere ((proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna)), documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare le indagini nei tempi previsti e gli elementi emersi che consentono di prevedere un positivo risultato della ricerca, nonche' il tempo ulteriormente necessario per completare l'indagine. La regione territorialmente interessata e' sentita ai fini della concessione della proroga. Il titolare di una licenza di esplorazione ha il diritto esclusivo di esplorazione del potenziale complesso di stoccaggio di CO2. Durante il periodo di validita' della licenza, non sono consentiti utilizzi del complesso incompatibili con quanto previsto dalla licenza. La licenza di esplorazione e' soggetta alle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e viene rilasciata a condizione che:

  • a)sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I;
  • b)siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;
  • c)siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprieta' delle persone addette al servizio e dei terzi;
  • d)siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora cio' non sia possibile, venga garantito il loro ripristino;
  • e)nell'area delle acque territoriali della propria zona economica esclusiva e della piattaforma continentale:
  • 1)non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo;
  • 2)la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonche' l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, piu' di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria;
  • f)la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto a norma dell'articolo 25, prima che abbiano inizio le operazioni di esplorazione. Per il periodo di validita' della licenza di esplorazione non sono consentiti usi diversi del territorio che possano pregiudicare l'idoneita' del sito quale potenziale complesso di stoccaggio di CO2. La modifica o integrazione delle attivita' di esplorazione autorizzate e' consentita previa approvazione del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, su parere del Comitato.

Testo vigente dal 10 dicembre 2023

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Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 2015 al 10 dicembre 2023. 11 parole tolte, 17 parole aggiunte.

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barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162~art8 · fonte del testo

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