Art. 11-ter — Norme procedurali per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2
La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 di cui all'articolo 11-bis e' redatta in forma cartacea e su supporto informatico ed e' trasmessa al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Comitato, nonche', nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, alla regione interessata, esclusivamente su supporto informatico. Il soggetto interessato garantisce la conformita' della domanda redatta in forma cartacea con quella presentata su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato ((ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)). La domanda e' pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nel caso di aree per le quali siano disponibili informazioni sufficienti alla valutazione del complesso di stoccaggio, ulteriori istanze che insistono sulla stessa area sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della prima istanza. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis, convoca un'apposita ((conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241)), alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda o dal termine del periodo di concorrenza di cui al comma 2. Nel caso in cui, nell'ambito della ((conferenza di servizi)) di cui al comma 3, pervengano richieste di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti da parte di un'amministrazione coinvolta in relazione ad aspetti di propria competenza, il soggetto interessato provvede a trasmettere le integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti entro i successivi trenta giorni, con contestuale sospensione del termine di cui al primo periodo. Ciascuna amministrazione puo' formulare la richiesta di cui al secondo periodo una sola volta. Nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo, la regione rende l'intesa nel termine di novanta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione. L'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis comprende ogni altra autorizzazione, approvazione, visto, nulla osta o parere, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e a esercitare tutte le opere e tutte le attivita' previste nel progetto approvato. Nel procedimento unico sono compresi, oltre alle autorizzazioni minerarie, tutti gli atti necessari alla realizzazione delle relative attivita', quali giudizio di compatibilita' ambientale, varianti agli strumenti urbanistici, dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni compresi nel complesso di stoccaggio, nonche' l'intesa con la regione interessata nei casi di cui all'articolo 11-bis, comma 1, secondo periodo. In caso di concorrenza ai sensi del comma 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 11-bis e' rilasciata sulla base della valutazione tecnica della documentazione presentata, nonche' tenuto conto del ((programma dei lavori)) presentato dal soggetto richiedente, del grado di compatibilita' con le eventuali attivita' minerarie gia' in atto nella medesima area, delle modalita' di svolgimento dei ((programmi dei lavori)), con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, dei tempi programmati e dei costi.
Testo vigente dal 8 febbraio 2024
