Art. 16 — Ambito di applicazione e foro del consumatore
Le disposizioni di cui all'articolo 17 si applicano alle azioni di risarcimento del danno, sia contrattuale sia extracontrattuale, cagionato nell'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale. Le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 si applicano alle azioni di risarcimento del danno di cui al comma 1 quando il danno deriva dalla violazione di uno o piu' obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 82 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024. Nelle azioni di cui ai commi 1 e 2, quando il danneggiato e' una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, e' altresi' competente il giudice del luogo in cui il danneggiato ha la residenza o il domicilio.
Testo vigente dal 15 settembre 2026
