Art. 4 — Criteri di selezione dei donatori
Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce che la selezione dei donatori sia effettuata in conformita' ai criteri di selezione di cui:
- a)all'allegato I per i donatori di tessuti e cellule;
- b)all'allegato III per i donatori di cellule riproduttive. Per i donatori di cellule staminali emopoietiche midollari e periferiche, ivi incluse quelle da sangue cordonale, si applicano anche le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivita' trasfusionali e di trapianto di midollo.
Testo vigente dal 18 febbraio 2010
