Art. 15 — Selezione, valutazione e approvvigionamento
Le attivita' connesse all'approvvigionamento dei tessuti sono effettuate in modo da assicurare che la valutazione e la selezione del donatore si svolgano nel rispetto delle disposizioni vigenti e di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, lettere d) ed e), e che i tessuti e le cellule siano prelevati, confezionati e trasportati in conformita' alla normativa vigente e ai disposti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera f). In caso di donazione autologa, i criteri di adeguatezza sono stabiliti conformemente ai requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d). I risultati delle procedure di valutazione e controllo del donatore sono documentati e qualsiasi risultato anomalo significativo e' comunicato al medesimo ai sensi della normativa vigente e dell'allegato 1 al presente decreto. La persona responsabile dell'istituto dei tessuti garantisce che tutte le attivita' connesse con l'approvvigionamento dei tessuti si svolgano nel rispetto della normativa vigente e dei disposti dell'articolo 28, comma 1, lettera f).
Testo vigente dal 9 novembre 2007
