Art. 5 — Esami di laboratorio
Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce che:
- a)i donatori di tessuti e di cellule, ad eccezione dei donatori di cellule riproduttive, vengano sottoposti agli esami di cui all'allegato II, punto 1;
- b)tali esami siano effettuati secondo le prescrizioni stabilite nell'allegato II, punto 2. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce che:
- a)i donatori di cellule riproduttive siano sottoposti agli esami di cui all'allegato III, punti 1 e 2;
- b)gli esami di cui alla lettera a) siano effettuati secondo le prescrizioni stabilite nell'allegato III, punto 3. Per i donatori di cellule staminali emopoietiche periferiche, ivi incluse quelle da sangue cordonale, si applicano anche le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivita' trasfusionali.
Testo vigente dal 18 febbraio 2010
