Art. 1 — Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158
Al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il titolo e' sostituito dal seguente: «Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonche' abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.»;
- b)all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «androgene o gestagene», sono aggiunte le seguenti: «, nonche' qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante»;
- c)all'articolo 10, comma 1, lettera a), il numero 2), e' sostituito dal seguente: «2) sostanze o prodotti contenenti sostanze beta-agoniste, estrogene, ivi compreso l'estradiolo-17 beta ed i suoi esteri, gestagene ed androgene, nonche' qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante, salvo che tale somministrazione sia stata effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4, 5 e 7 e nel rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa vigente;»;
- d)l'Allegato II, titolato «Categoria di residui o di sostanze da ricercare a seconda del tipo di animali, loro alimenti e acqua di abbeveraggio e del tipo di prodotti animali di origine primaria», e' sostituito dall'Allegato al presente decreto.
Testo vigente dal 15 dicembre 2007
