Art. 2 — Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374

Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Articolo 2. (Sede e circondario degli uffici del giudice di pace). - 1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalita' possono essere costituiti in un unico ufficio due o piu' uffici contigui. Nel decreto e' designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.»;
  • b)e' inserita la tabella A, di cui all'allegato 1 del presente decreto. ((1-bis. Il giudice di pace di Aversa e' rinominato giudice di pace di Napoli nord.)) 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14

1

Il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che la modifica al presente articolo acquista efficacia "decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 28 febbraio 2014

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 237/2013

    Illegittimità dichiarata
    24 luglio 2013

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con la relativa tabella A, 2, 3 e 9 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, censurati, in riferimento all'art. 76 Cost., limitatamente alla prevista soppressione dei Tribunali di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona, e di quelli aventi sede nelle Province dell'Aquila e di Chieti, per violazione dei criteri di delega (art. 1, commi 2, lett. a ), b ), d ), e ), ed f ), 3, 5 e 5- bis , della legge n. 148 del 2011). Nel caso in esame si è in presenza di una misura organizzativa in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza. Fra i criteri direttivi, oltre a una linea di intervento di riequilibrio, sono stati previsti la riduzione degli uffici con il solo vincolo di mantenere quelli posti nei capoluoghi di provincia, la possibilità di attribuire porzioni di territori a circondari limitrofi, senza vincoli quanto al distretto di Corte d'appello o al territorio regionale o provinciale, una generale razionalizzazione del servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane, senza vincoli all'accorpabilità di uffici giudiziari ai tribunali metropolitani, la conservazione di non meno di tre tribunali in ogni distretto di Corte d'appello, indipendentemente dal numero dei distretti di Corte d'appello nella regione o dalla consistenza territoriale del distretto. Nel dare attuazione alla delega, il legislatore delegato ha utilizzato i criteri del «numero degli abitanti» e delle «sopravvenienze» (cosiddetto indice di litigiosità), e quello dei «carichi di lavoro» rispetto all'organico disponibile (cosiddetto indice di produttività), in un periodo assunto convenzionalmente in almeno un quinquennio, con l'obiettivo di stimare il valore-standard dell'ufficio intangibile, ovvero dell'ufficio avente sede in un capoluogo di provincia, escludendo pregiudizialmente la considerazione della cosiddetta «pendenza», perché legata a fattori locali e accidentali, storici e finanche talora esauriti nel tempo. La selezione dei tribunali sopprimibili è stata poi effettuata per passi successivi, considerando i suddetti parametri: abitanti, sopravvenienze, organico e produttività, rispetto al campione sintetizzato. Quanto alla soppressione dei summenzionati Tribunali, le corrispondenti realtà sono state oggetto di specifica considerazione. Ne deriva che, da una parte, risulta per tabulas che non vi è stata una esplicita o formale violazione dei criteri di delega, dall'altra, che la loro applicazione non manifesta elementi di irragionevolezza e risponde a un corretto bilanciamento degli interessi, posto che la scelta del legislatore delegato, come richiesto dal carattere generale dell'intervento, non poteva essere effettuata valutando soltanto i dati dei singoli uffici e i relativi territori in una comparazione meramente statistica, dovendo, invece, inserirsi in una prospettiva di riorganizzazione del territorio nazionale in un'ottica di riequilibrio complessivo degli uffici di primo grado. Per le stesse ragioni, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte in via consequenziale, degli ulteriori articoli del d.lgs. n. 115 del 2012 e degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156 (questi ultimi impugnati nell'insieme e rispetto alla soppressione degli Uffici del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna). - Sui rapporti fra legge delega e legge delegata, v. le citate sentenze n. 134/2013 (sulla necessità di identificare, alla luce del sistema normativo complessivo, la ratio della delega per verificare se la norma delegata sia con essa coerente) e n. 119/2012 (sulla discrezionalità riconosciuta al legislatore nell'attuazione della delega, con riferimento alla scelta fra i possibili modi di realizzare l'obiettivo indicato nella legge di delegazione, con il limite della ragionevolezza).

    Art. 1 Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 2012 al 28 febbraio 2014. 16 parole aggiunte.

b) e' inserita la tabella A, di cui all'allegato 1 del presente decreto. aggiunto: 1-bis. Il giudice di pace di Aversa e' rinominato giudice di pace di Napoli nord.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14

    Il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 ha disposto (con l'art. 14, comma 3) che la modifica al presente articolo acquista efficacia "decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-07;156~art2 · fonte del testo

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