Art. 2 — Sede e circondario degli uffici del giudice di pace

(( Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalita' possono essere costituiti in un unico ufficio due o piu' uffici contigui. Nel decreto e' designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.)) 17

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156

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Il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 acquistano efficacia successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero, nel caso in cui il Ministro non vi abbia provveduto, decorso il termine di cui alla medesima disposizione. Fino alla medesima data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Nei sei mesi successivi al termine di efficacia indicato al comma 1, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 1, comma 2".

Testo vigente dal 13 settembre 2012

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 375/1992

    Altra decisione
    27 luglio 1992

    Estinzione del processo per intervenute rinunce ai ricorsi accettate dalla controparte.

    Art. 40 Istituzione del giudice di pace · Art. 41 Istituzione del giudice di pace · Art. 94 Testo unico costituzionali · Art. 96 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 13 settembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 27 novembre 1991 al 13 settembre 2012. 93 parole tolte, 30 parole aggiunte.

Gli uffici del giudice di pace hanno sede tolto: in tutti i capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della legge 1 febbraio 1989, n. 30 aggiunto: nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro tolto: di grazia e aggiunto: della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate tolto: dell'ufficio del giudice di pace in uno o piu' comuni del mandamento, ovvero in una o piu' circoscrizioni in cui siano ripartiti i comuni. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, due o piu' uffici contigui del giudice di paceaggiunto: . Con le medesime modalita' possono essere costituiti in un unico ufficio tolto: con il limite che la popolazione complessiva risultante dall'accorpamento non superi i cinquantamila abitanti aggiunto: due o piu' uffici contigui. Nel decreto e' designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156

    Il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 acquistano efficacia successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero, nel caso in cui il Ministro non vi abbia provveduto, decorso il termine di cui alla medesima disposizione. Fino alla medesima data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Nei sei mesi successivi al termine di efficacia indicato al comma 1, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 1, comma 2".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art2 · fonte del testo

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