Quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia puo' disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprieta' dello Stato, ovvero di proprieta' comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 ((nonche' ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26,)), adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi. Il provvedimento e' adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate. Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indicati nel comma 1, si considera sede di servizio il comune nel quale l'immobile stesso e' ubicato. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico del comune ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392. In via sperimentale, il Ministro della giustizia puo' disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione.

Testo vigente dal 28 febbraio 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2014 al 28 febbraio 2014. 2 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119tolto: , aggiunto: nonche' ai sensi della legge 15 febbraio 1957, n. 26,, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi. Il provvedimento … medesimi si trovano in base alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392. tolto: 4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia puo' disporre, nell'ambito di apposite convenzioni … personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regioneaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-07;155~art8 · fonte del testo

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