Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 234/2013

    Questione inammissibile
    23 luglio 2013

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 1, lett. a ), e 3, comma 1, con le relative tabelle, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero), promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 5, 72, quarto comma, 76 e 77 Cost., sono inammissibili gli interventi spiegati dall'Unione degli ordini forensi della Sicilia e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia, in quanto sono stati effettuati oltre il termine, di natura perentoria, stabilito dagli artt. 25 e 34 della legge n. 87 del 1953, da soggetti privi di potestà legislativa. - Sulla natura perentoria del termine di cui agli artt. 25 e 34 della legge n. 87 del 1953, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 118/2013. - Per l'affermazione secondo cui il giudizio di costituzionalità delle leggi in via d'azione si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla Corte in via incidentale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 245/2012.

    Art. 1 Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero · Art. 2 Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero · Art. 3 Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-07;155~art3 · fonte del testo

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