Art. 4 — Riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo

Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace. Con decreto del Ministro della giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace viene riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze.

Testo vigente dal 12 settembre 2012

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 237/2013

    Illegittimità dichiarata
    24 luglio 2013

    Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, con la relativa tabella A, 2, 3 e 9 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, censurati, in riferimento all'art. 76 Cost., limitatamente alla prevista soppressione dei Tribunali di Pinerolo, Alba, Sala Consilina, Montepulciano, Sulmona, e di quelli aventi sede nelle Province dell'Aquila e di Chieti, per violazione dei criteri di delega (art. 1, commi 2, lett. a ), b ), d ), e ), ed f ), 3, 5 e 5- bis , della legge n. 148 del 2011). Nel caso in esame si è in presenza di una misura organizzativa in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza. Fra i criteri direttivi, oltre a una linea di intervento di riequilibrio, sono stati previsti la riduzione degli uffici con il solo vincolo di mantenere quelli posti nei capoluoghi di provincia, la possibilità di attribuire porzioni di territori a circondari limitrofi, senza vincoli quanto al distretto di Corte d'appello o al territorio regionale o provinciale, una generale razionalizzazione del servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane, senza vincoli all'accorpabilità di uffici giudiziari ai tribunali metropolitani, la conservazione di non meno di tre tribunali in ogni distretto di Corte d'appello, indipendentemente dal numero dei distretti di Corte d'appello nella regione o dalla consistenza territoriale del distretto. Nel dare attuazione alla delega, il legislatore delegato ha utilizzato i criteri del «numero degli abitanti» e delle «sopravvenienze» (cosiddetto indice di litigiosità), e quello dei «carichi di lavoro» rispetto all'organico disponibile (cosiddetto indice di produttività), in un periodo assunto convenzionalmente in almeno un quinquennio, con l'obiettivo di stimare il valore-standard dell'ufficio intangibile, ovvero dell'ufficio avente sede in un capoluogo di provincia, escludendo pregiudizialmente la considerazione della cosiddetta «pendenza», perché legata a fattori locali e accidentali, storici e finanche talora esauriti nel tempo. La selezione dei tribunali sopprimibili è stata poi effettuata per passi successivi, considerando i suddetti parametri: abitanti, sopravvenienze, organico e produttività, rispetto al campione sintetizzato. Quanto alla soppressione dei summenzionati Tribunali, le corrispondenti realtà sono state oggetto di specifica considerazione. Ne deriva che, da una parte, risulta per tabulas che non vi è stata una esplicita o formale violazione dei criteri di delega, dall'altra, che la loro applicazione non manifesta elementi di irragionevolezza e risponde a un corretto bilanciamento degli interessi, posto che la scelta del legislatore delegato, come richiesto dal carattere generale dell'intervento, non poteva essere effettuata valutando soltanto i dati dei singoli uffici e i relativi territori in una comparazione meramente statistica, dovendo, invece, inserirsi in una prospettiva di riorganizzazione del territorio nazionale in un'ottica di riequilibrio complessivo degli uffici di primo grado. Per le stesse ragioni, non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, proposte in via consequenziale, degli ulteriori articoli del d.lgs. n. 115 del 2012 e degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 156 (questi ultimi impugnati nell'insieme e rispetto alla soppressione degli Uffici del Giudice di pace di Castel di Sangro e di Pratola Peligna). - Sui rapporti fra legge delega e legge delegata, v. le citate sentenze n. 134/2013 (sulla necessità di identificare, alla luce del sistema normativo complessivo, la ratio della delega per verificare se la norma delegata sia con essa coerente) e n. 119/2012 (sulla discrezionalità riconosciuta al legislatore nell'attuazione della delega, con riferimento alla scelta fra i possibili modi di realizzare l'obiettivo indicato nella legge di delegazione, con il limite della ragionevolezza).

    Art. 1 Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-07;156~art4 · fonte del testo

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