Art. 2 — Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni di coordinamento

Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la tabella A e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto;
  • b)le tabelle B e C sono soppresse;
  • c)gli articoli 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies sono abrogati. Il tribunale di Giugliano in Campania e' rinominato in «tribunale di Napoli nord» ((, e, a norma della tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ha sede nel comune di Aversa)).

Testo vigente dal 28 febbraio 2014

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 200/2015

    Questione infondata
    15 ottobre 2015

    E'manifestamente infondata, in ragione di quanto statuito nella sentenza n. 237 del 2013, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 76 e 77, secondo comma, Cost., del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, con l'allegata tabella A, sia nell'intero che con riguardo, in particolare, agli artt. 1, 2, 9 e 11, limitatamente alla soppressione del Tribunale ordinario di Pinerolo e della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale. Infatti, la citata sentenza ha affermato che, «da una parte, risulta per tabulas che non vi è stata una esplicita o formale violazione dei criteri di delega (a parte il caso già esaminato di Urbino), dall'altra, la loro applicazione non manifesta elementi di irragionevolezza e risponde a un corretto bilanciamento degli interessi»; inoltre la disciplina in esame ha ad oggetto una misura organizzativa, in cui la soppressione dei singoli tribunali ordinari ha costituito la scelta rimessa al Governo, nel quadro di una più ampia valutazione del complessivo assetto territoriale degli uffici giudiziari di primo grado, finalizzata a realizzare un risparmio di spesa e un incremento di efficienza, e tale valutazione è stata effettuata sulla base di un'articolata attività istruttoria, come si desume dalla relazione che accompagna il d.lgs. n. 155 del 2012 e dalle schede tecniche nonché dalle relazioni e dai pareri delle competenti commissioni parlamentari.

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 · Art. 70 cost. · Art. 72 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 234/2013

    Questione inammissibile
    23 luglio 2013

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 1, lett. a ), e 3, comma 1, con le relative tabelle, del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero), promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 5, 72, quarto comma, 76 e 77 Cost., sono inammissibili gli interventi spiegati dall'Unione degli ordini forensi della Sicilia e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nicosia, in quanto sono stati effettuati oltre il termine, di natura perentoria, stabilito dagli artt. 25 e 34 della legge n. 87 del 1953, da soggetti privi di potestà legislativa. - Sulla natura perentoria del termine di cui agli artt. 25 e 34 della legge n. 87 del 1953, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 118/2013. - Per l'affermazione secondo cui il giudizio di costituzionalità delle leggi in via d'azione si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte alla Corte in via incidentale, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 245/2012.

    Art. 1 Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero · Art. 2 Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero · Art. 3 Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 2012 al 28 febbraio 2014. 21 parole aggiunte.

c) gli articoli 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies sono abrogati. Il tribunale di Giugliano in Campania e' rinominato in «tribunale di Napoli nord»aggiunto: , e, a norma della tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ha sede nel comune di Aversa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-09-07;155~art2 · fonte del testo

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