Art. 57 — Modifiche all'articolo 348 del codice civile
All'articolo 348 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- b)il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il giudice, prima di procedere alla nomina del tutore, dispone l'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento.".
Testo vigente dal 8 gennaio 2014
