Art. 93 — Modifiche al codice penale in materia di filiazione
Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 19, primo comma, numero 6), le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- b)all'articolo 32, secondo comma, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- c)all'articolo 34, nella rubrica e nel testo dell'articolo, le parole: "potesta' dei genitori" e la parola: "potesta'", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- d)all'articolo 98, secondo comma, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- e)all'articolo 111, secondo comma, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- f)all'articolo 112, terzo comma, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- g)all'articolo 146, secondo comma, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- h)all'articolo 147, terzo comma, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- i)all'articolo 540, primo comma, la parola: "illegittima" e' sostituita dalle seguenti: "fuori del matrimonio" e la parola: "legittima" e' sostituita dalle seguenti: "nel matrimonio"; nel secondo comma, la parola: "illegittima" e' sostituita dalle seguenti: "fuori del matrimonio";
- l)all'articolo 564, quarto comma, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- m)nella rubrica dell'articolo 568 le parole: "fanciullo legittimo o naturale riconosciuto" sono sostituite dalla seguente: "figlio"; al primo comma le parole: "legittimo o naturale riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti "nato nel matrimonio o riconosciuto";
- n)all'articolo 569, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- o)all'articolo 570, primo comma, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- p)all'articolo 573, primo comma, le parole: "potesta' dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- q)all'articolo 574, primo comma, le parole: "potesta' dei genitori", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- r)all'articolo 574-bis, le parole: "potesta' dei genitori" e le parole: "potesta' genitoriale", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- s)all'articolo 583-bis, quarto comma, numero 1), le parole: "potesta' del genitore" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- t)all'articolo 600-septies.2, primo comma, numero 1), le parole: "potesta' genitoriale" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- u)all'articolo 609-nonies, primo comma, numero 1), le parole: "potesta' del genitore" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale".
Testo vigente dal 8 gennaio 2014
