Art. 52 — Modifiche all'articolo 336 del codice civile
All'articolo 336 del codice civile il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento e' richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.".
Testo vigente dal 8 gennaio 2014
