Art. 4 — Modifiche all'articolo 148 del codice civile
[1]L'articolo 148 del codice civile e' sostituito dal seguente:
[2]"Art. 148.
[3]I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis".
Testo vigente dal 8 gennaio 2014
