Art. 5 — Modifiche all'articolo 155 del codice civile
[1]L'articolo 155 del codice civile e' sostituito dal seguente:
[2]"Art. 155.
[3]In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.".
Testo vigente dal 8 gennaio 2014
