Art. 41 — Modifiche all'articolo 317 del codice civile
All'articolo 317 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale";
- b)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, e' regolato dal capo II del presente titolo.".
Testo vigente dal 8 gennaio 2014
