Art. 76 — Modifiche all'articolo 566 del codice civile
[1]L'articolo 566 del codice civile e' sostituito dal seguente:
[2]"Art. 566.
[3]Successione dei figli
[4]Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.".
Testo vigente dal 8 gennaio 2014
