Art. 3 — Definizione e qualificazione dei centri per il giardinaggio
I centri per il giardinaggio sono strutture aperte al pubblico, dotate di punti vendita, organizzati e gestiti da imprenditori agricoli per la produzione e la commercializzazione al dettaglio di prodotti vegetali, anche mediante serre e vivai, nonche' per la fornitura di beni e servizi connessi all'attivita' agricola. Gli imprenditori agricoli florovivaistici, nonche' le cooperative che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che commercializzano al dettaglio la produzione proveniente in misura prevalente dalle rispettive aziende o da quelle dei soci conferitori nell'ambito dei centri per il giardinaggio di cui al comma 1, mantengono la qualifica di imprenditore agricolo a condizione che l'attivita' di fornitura di beni e servizi connessi all'attivita' agricola, sia svolta con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, ferma restando, in tal caso, l'applicazione delle disposizioni fiscali vigenti in materia di tassazione dei redditi prodotti nonche' di operazioni realizzate dall'imprenditore agricolo, anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie merceologiche dei beni e le tipologie di servizi di cui al comma 1.
Testo vigente dal 12 agosto 2026
