Finalita' e principi Fatta salva la facolta' per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, la presente legge e' volta a valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, nel rispetto dei seguenti principi:

  • a)principio della salubrita': la sicurezza igienico-sanitaria dell'alimento prodotto, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle aziende sanitarie locali;
  • b)principio della localizzazione: la possibilita' di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria;
  • c)principio della limitatezza: la possibilita' di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantita' di alimenti in termini assoluti;
  • d)principio della specificita': la possibilita' di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti individuate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 11. Ai fini della presente legge con la dizione « PPL - piccole produzioni locali », di seguito denominate « PPL », si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantita' in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini. Ferme restando le deroghe previste dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi e di piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti dall'azienda agricola devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o delle province contermini.

Testo vigente dal 22 aprile 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-01;30~art1 · fonte del testo

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