Art. 2 — Articolazione della filiera florovivaistica
La filiera florovivaistica e' costituita da:
- a)i costitutori di varieta' vegetali e dei loro cloni;
- b)gli imprenditori agricoli florovivaistici;
- c)i distributori al dettaglio e all'ingrosso di prodotti orto-florovivaistici;
- d)gli operatori del settore del verde, quali i giardinieri, gli arboricoltori e i manutentori, gli operatori del verde tecnico, comprendente il verde pensile e il verde verticale;
- e)coloro che svolgono attivita' di supporto ai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), come la produzione di vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici e altri strumenti di produzione, la produzione di apprestamenti di protezione, la fornitura di locali climatizzati, impianti e macchinari specializzati e altri beni strumentali, nonche' la produzione di materiali per il confezionamento;
- f)gli operatori della filiera vivaistica forestale, dalla raccolta di frutti, semi e parti di piante alla produzione e commercializzazione di materiali vivaistici per fini forestali. Ai fini di cui al presente decreto, si intende per:
- a)«verde pensile»: un sistema di coltivazione vegetale realizzato su superfici non direttamente a contatto con il suolo, come tetti o terrazze di edifici;
- b)«verde verticale»: il rinverdimento di facciate verticali, come pareti o muri di contenimento di edifici.
Testo vigente dal 12 agosto 2026
