Art. 4 — Definizione delle figure professionali del settore florovivaistico
Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto della peculiarita' delle attivita' agricole florovivaistiche, si provvede alla definizione e all'armonizzazione delle figure professionali del settore florovivaistico, inclusi coloro che operano nel verde urbano e periurbano, nei parchi e nei giardini storici, anche in coerenza con l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni.
Testo vigente dal 12 agosto 2026
