Art. 7 — Contratti di coltivazione nel settore florovivaistico
Il contratto di coltivazione nel settore florovivaistico e' il contratto con il quale l'imprenditore agricolo florovivaistico si impegna a curare e sviluppare, per l'intero ciclo biologico o per una fase necessaria di esso, i prodotti vegetali conformemente alle indicazioni del committente e, a ciclo biologico compiuto, a cedere il prodotto al committente per il successivo utilizzo. In considerazione della particolare natura e dell'oggetto dei contratti di coltivazione di cui al comma 1, rientra tra i casi eccezionali di cui all'articolo 59, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la conclusione da parte delle stazioni appaltanti di accordi quadro aventi ad oggetto i medesimi contratti, di durata non superiore a sette anni. Costituisce titolo preferenziale per la conclusione degli accordi quadro di cui al primo periodo la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, corredati di un piano di manutenzione finalizzato a valorizzare la multifunzionalita' delle aree verdi.
Testo vigente dal 12 agosto 2026
