Attivita' agricola florovivaistica L'attivita' agricola florovivaistica e' l'attivita' esercitata dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale, societaria o associata, e diretta alla produzione dei vegetali, che avvenga in vivaio, in serra o in altre strutture, anche mobili, per la protezione e la crescita delle piante. L'attivita' agricola florovivaistica, in particolare, comprende:
- a)la floricoltura, concernente la produzione di fiori freschi recisi e secchi, colorati, stabilizzati o sbiancati, fiori eduli, foglie e fronde recise fresche, nonche' piante in vaso da interno, da fiore e da foglia;
- b)la produzione di organi di propagazione gamica (semi o sementi) e agamica (bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro materiale di propagazione vegetativa da vivo e da vitro);
- c)il vivaismo ornamentale, concernente la produzione di piante intere da esterno, in vaso o in piena terra, e del relativo materiale di moltiplicazione;
- d)il vivaismo frutticolo e viticolo, concernente la produzione di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione vegetale;
- e)vivaismo forestale, concernente la produzione di materiali forestali di moltiplicazione;
- f)vivaismo orticolo, concernente la produzione di piante orticole, aromatiche e officinali e dei relativi materiali di moltiplicazione. Si considerano attivita' connesse all'attivita' agricola florovivaistica, se svolte nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile ovvero, per le cooperative agricole, entro i limiti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:
- a)l'attivita' di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti vegetali;
- b)le lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora dei vegetali;
- c)le operazioni colturali finalizzate alla cura e alla manutenzione degli spazi adibiti a verde, pubblici e privati. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3-bis, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e i divieti di cui all'articolo 2, comma 3-bis, della medesima legge.
Testo vigente dal 12 agosto 2026
