Art. 9 — Riconversione delle strutture produttive
Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione delle strutture per un loro efficiente reimpiego, anche a fini agroenergetici, e' adottato il Piano nazionale di riconversione delle strutture florovivaistiche, entro centottanta giorni dalla data di adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 13, con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Piano di cui al comma 1 definisce i criteri per la riconversione delle strutture produttive florovivaistiche e le modalita' operative per il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione, riutilizzo ed efficientamento energetico.
Testo vigente dal 12 agosto 2026
