Art. 12 — Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo
E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste il Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, di seguito denominato «Tavolo», con funzioni consultive e di supporto all'elaborazione e attuazione degli atti di indirizzo e coordinamento delle attivita' di filiera e delle politiche del settore. Il Tavolo ha il compito di redigere il Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 13. Il Tavolo di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
- a)redige il Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all'articolo 13, quale documento di sintesi delle politiche strategiche riguardanti il florovivaismo italiano;
- b)esprime parere al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sulle specie florovivaistiche oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 14;
- c)analizza i dati ricevuti dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 14 e formula eventuali osservazioni e raccomandazioni;
- d)elabora un report annuale sullo stato del settore florovivaistico, da trasmettere al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste entro il 30 settembre di ciascun anno;
- e)formula proposte al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sulla qualita' dei marchi nazionali esistenti nel settore florovivaistico, ai sensi dell'articolo 15. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, durano in carica tre anni e possono essere confermati per non piu' di due volte. Il Tavolo si articola in due sezioni, rispettivamente preposte alla trattazione di tematiche riguardanti il comparto floricolo e il comparto vivaistico, ciascuna composta da:
- a)tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, uno dei quali con funzioni di presidente;
- b)un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- c)un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
- d)un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
- e)un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
- f)un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- g)sei rappresentanti, di cui tre effettivi e tre supplenti, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- h)un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- i)un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni di categoria dell'artigianato comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, nonche' rappresentanti delle tre organizzazioni sindacali di settore comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il Tavolo puo' invitare ai propri lavori, per la trattazione di specifiche tematiche, uno o piu' esperti in qualita' di osservatori e senza diritto di voto. La partecipazione al Tavolo non da' luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati.
Testo vigente dal 12 agosto 2026
