Art. 14 — Sistema di rilevazione statistica dei dati del settore florovivaistico
A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) predispone e gestisce un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore florovivaistico, al fine di supportare le attivita' di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle politiche di filiera. Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato previa consultazione dell'ISMEA e del Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo di cui all'articolo 12, e' definito il numero e l'elenco delle specie florovivaistiche oggetto di rilevazione. Il sistema di rilevazione comprende, per ciascuna delle specie individuate ai sensi del comma 2:
- a)la quantificazione della produzione, espressa in unita' standardizzate;
- b)la rilevazione dei prezzi medi di mercato nazionale all'origine e all'ingresso, nonche' la raccolta di dati e informazioni sui principali mercati internazionali. L'Istituto raccoglie, elabora e aggrega i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e li trasmette annualmente al Tavolo di cui all'articolo 12, entro il 30 giugno di ciascun anno.
Testo vigente dal 12 agosto 2026
