Art. 20 — Clausola di invarianza finanziaria
Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 11 e 13, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 12 agosto 2026
