Art. 2 — Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)"materiali di moltiplicazione": i vegetali destinati alla moltiplicazione o alla produzione di piante ornamentali; tuttavia, in caso di produzione da piante intere, la definizione si applica al materiale di partenza soltanto se la pianta ornamentale risultante e' destinata ad un'ulteriore commercializzazione;
- b)"moltiplicazione": riproduzione vegetativa o con altri mezzi;
- c)"fornitore": qualsiasi persona fisica o giuridica impegnata professionalmente nella produzione ai fini commerciali, nella commercializzazione o nell'importazione di materiali di moltiplicazione;
- d)"commercializzazione": la detenzione per la vendita o per altre forme di trasferimento a terzi, a titolo oneroso o gratuito, nonche' la vendita e ogni altra forma di trasferimento;
- e)"organismo ufficiale responsabile": i servizi fitosanitari regionali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;
- f)"lotto": un certo numero di elementi di un prodotto unico, che puo' essere identificato grazie all'omogeneita' della sua composizione e della sua origine.
Testo vigente dal 14 giugno 2000
