Art. 14 — Disposizioni finanziarie
Le spese per le attivita' degli organismi ufficiali responsabili finalizzate all'iscrizione dei fornitori nei registri dei produttori ai sensi dell'articolo 5 e quelle per le attivita' dirette al riconoscimento dell'idoneita' dei laboratori a norma dell'articolo 10, comma 5, sono a carico dei richiedenti, sulla base del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalita' stabilite con disposizioni regionali. Le spese per i controlli di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, sono a carico dei fornitori, secondo modalita' stabilite con disposizioni regionali.
Testo vigente dal 14 giugno 2000
