Art. 3 — Modifiche al Libro III del codice penale
Al Libro III del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 659, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: «Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione e' punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'.»;
- b)all'articolo 660:
- 1)al primo comma, dopo le parole: «e' punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,»;
- 2)dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto e' commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'.».
Testo vigente dal 1 maggio 2024
