Art. 32 — Modifiche al Titolo II del Libro VIII del codice di procedura penale

Al libro VIII, Titolo II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 550, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da piu' persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonche' quando si procede per i reati previsti:
  • a)dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
  • b)dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
  • c)dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  • d)dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  • e)dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
  • f)dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  • g)dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.»;
  • b)all'articolo 552:
  • 1)al comma 1:
  • a)alla lettera d), le parole: «per il giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «per l'udienza di comparizione predibattimentale» e le parole: «in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza»;
  • b)alla lettera f), le parole: «, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il termine di cui all'articolo 554-ter, comma 2,» e le parole: «e 444» sono sostituite dalle seguenti: «, 444 e 464-bis»;
  • c)alla lettera g), le parole: «segreteria del pubblico ministero» sono sostituite dalle seguenti: «cancelleria del giudice»;
  • d)alla lettera h) il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente «;» e, dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente: «h-bis) l'avviso che l'imputato e la persona offesa hanno facolta' di accedere a un programma di giustizia riparativa.»;
  • 2)al comma 3, dopo la parola: «notificato», sono inserite le seguenti: «, a pena di nullita',» e dopo le parole: «di comparizione», e' inserita la seguente: «predibattimentale»;
  • 3)al comma 4, le parole: «unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2» sono soppresse;
  • c)all'articolo 553:
  • 1)al comma 1, le parole: «con il» sono sostituite dalle seguenti: «, unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al»;
  • 2)alla rubrica, le parole: «in dibattimento» sono sostituite dalla seguente: «predibattimentale»;
  • d)dopo l'articolo 554, sono inseriti i seguenti: «Art. 554-bis (Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta). - 1. L'udienza di comparizione predibattimentale si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. 2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullita'. Se l'imputato non e' presente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 420, 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies. 3. Le questioni indicate nell'articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all'articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito dopo compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell'udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 491. 4. Il giudice, quando il reato e' perseguibile a querela, verifica se il querelante, ove presente, e' disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione. 5. In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera c), il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformulare l'imputazione e, ove lo stesso non vi provveda, dichiara, con ordinanza, la nullita' dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. 6. Al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero. Quando il pubblico ministero modifica l'imputazione, procede alla relativa contestazione e la modifica dell'imputazione e' inserita nel verbale di udienza. Quando l'imputato non e' presente in aula, neppure mediante collegamento a distanza, il giudice sospende il processo, rinvia a una nuova udienza e dispone che il verbale sia notificato all'imputato entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data della nuova udienza. 7. Se, a seguito della modifica dell'imputazione, il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziche' monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice e' rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nel caso indicato nell'ultimo periodo del comma 6, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma del medesimo comma. Se, a seguito della modifica, risulta un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare e questa non si e' tenuta, la relativa eccezione e' proposta, a pena di decadenza, entro gli stessi termini indicati nel periodo che precede. 8. Il verbale dell'udienza predibattimentale e' redatto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2. Art. 554-ter (Provvedimenti del giudice). - 1. Se, sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 553, sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se risulta che il fatto non e' previsto dalla legge come reato ovvero che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non e' punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 425, comma 2, 426 e 427. Il giudice non puo' pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. 2. L'istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena a norma dell'articolo 444, di sospensione del processo con messa alla prova, nonche' la domanda di oblazione sono proposte, a pena di decadenza, prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1. Entro lo stesso termine, quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice, se non e' possibile decidere immediatamente, sospende il processo e fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 545-bis, comma 2. 3. Se non sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere e in assenza di definizioni alternative di cui al comma 2, il giudice fissa per la prosecuzione del giudizio la data dell'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso e dispone la restituzione del fascicolo del pubblico ministero. 4. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza dibattimentale deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Art. 554-quater (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:
  • a)il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2;
  • b)l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. 2. La persona offesa puo' proporre appello nei soli casi di nullita' previsti dall'articolo 552, comma 3. 3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula piu' favorevole all'imputato. 4. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606. 5. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611. 6. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Art. 554-quinquies (Revoca della sentenza di non luogo a procedere). - 1. Se dopo la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle gia' acquisite, possono determinare l'utile svolgimento del giudizio, il giudice su richiesta del pubblico ministero dispone la revoca della sentenza. 2. Con la richiesta di revoca il pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova. 3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore, alla persona offesa e alle altre parti costituite. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. 4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza e quando revoca la sentenza di non luogo a procedere fissa la data dell'udienza per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'articolo 554-ter, commi 3 e 4. In questo caso, le istanze di cui all'articolo 554-ter, comma 2, sono proposte, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento. 5. Si applica l'articolo 437.»;
  • e)all'articolo 555:
  • 1)alla rubrica, le parole: «di comparizione» sono sostituite dalla seguente: «dibattimentale»;
  • 2)al comma 1, le parole: «di comparizione» sono sostituite dalla seguente: «dibattimentale»;
  • 3)al comma 4, le parole: «Se deve procedersi al giudizio le parti» sono sostituite dalle seguenti: «Le parti» e dopo le parole: «l'ammissione delle prove» sono inserite le seguenti: «, illustrandone esclusivamente l'ammissibilita', ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1»;
  • f)dopo l'articolo 558, e' inserito il seguente: «Art. 558-bis (Giudizio immediato). - 1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili. 2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis».

Testo vigente dal 1 maggio 2024

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 32, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 58/2026

    Questione infondata
    27 aprile 2026

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Siena, sez. pen., in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU – dell’art. 554-ter cod. proc. pen., introdotto dall’art. 32, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui non prevede che si applica, in quanto compatibile, l’art. 422 cod. proc. pen., ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere. L’omessa attribuzione al giudice dell’udienza predibattimentale del potere di integrazione probatoria, come previsto per il giudice dell’udienza preliminare, non integra una irragionevole disparità di trattamento, in quanto le due udienze hanno differente struttura e funzione: la prima opera infatti con funzione di filtro, a valle della vocatio in iudicium, come mero segmento di una macro-fase processuale in cui il procedimento è già giunto alla sede fisiologicamente deputata alla formazione delle prove e nella quale lo svolgimento di attività probatoria con le modalità assai diverse dell’udienza preliminare sarebbe quanto meno distonico. La disciplina censurata non viola poi il principio di obbligatorietà dell’azione penale e il suo corollario di completezza delle indagini, poiché all’eventualità (patologica) che il PM abbia omesso di ricercare o allegare elementi di prova a favore dell’imputato può porsi rimedio durante il dibattimento, destinato nei processi a citazione diretta ad essere definito nell’arco di una o poche udienze. Per la stessa ragione non è violato neppure il principio di eguaglianza sostanziale, denunciato sotto il profilo di una lesione della parità delle armi. Quanto alla ragionevole durata del processo, deve escludersi che la disciplina comporti una dilatazione dei tempi processuali non sorretta da alcuna logica giustificazione, in quanto l’udienza predibattimentale conserva una precisa ratio deflattiva e, ove il materiale probatorio sia idoneo a sostenere una ragionevole previsione di condanna, non può dirsi irragionevole la scelta di lasciare spazio direttamente al dibattimento, dove l’imputato potrà esercitare il diritto di “difendersi provando”. L’assunzione anticipata della prova, del resto, non garantisce affatto una definizione più rapida del processo, potendo al contrario comportare una duplicazione dell’attività istruttoria e di conseguenza un complessivo allungamento dei tempi di definizione del processo. (Precedenti: S. 54/2026 - mass. 47324; S. 179/2024 - mass. 46474; S. 41/2024 - mass. 46056; S. 149/2022 - mass. 44927; S. 111/1993 - mass. 19525, 19526, 19527, 19528, 19529, 19530).

    Art. 554-ter c.p.p. · Art. 32 Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art32 · fonte del testo

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