Art. 9 — Modifiche al Titolo III del Libro II del codice di procedura penale
Al Titolo III del Libro II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 134:
- 1)al comma 1, dopo la parola: «verbale» sono inserite le seguenti: «e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica»;
- 2)al comma 2, la parola: «meccanico» e' sostituita dalle seguenti: «idoneo allo scopo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si osservano le disposizioni dell'articolo 110.»;
- 3)al comma 3, le parole: «e' effettuata anche la riproduzione fonografica» sono sostituite dalle seguenti: «o quando la redazione in forma integrale e' ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresi' mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.»;
- b)all'articolo 135, comma 2, la parola: «meccanico» e' sostituita dalla parola: «idoneo»;
- c)all'articolo 141-bis, comma 1, le parole: «fonografica o audiovisiva» sono sostituite dalle seguenti: «audiovisiva o, se cio' non e' possibile, con mezzi di riproduzione fonografica» e, dopo le parole: «strumenti di riproduzione», sono inserite le seguenti: «audiovisiva e fonografica».
Testo vigente dal 1 maggio 2024
