Codice penale

Art. 605 c.p. — Sequestro di persona

[1]Chiunque priva taluno della liberta' personale e' punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

[2]La pena e' della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto e' commesso:

[3]1° in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;

[4]2° da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

[5]Se il fatto di cui al primo comma e' commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto e' commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato e' condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.

[6]Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

[7]Le pene previste dal terzo comma sono altresi' diminuite fino alla meta' nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:

  • 1)affinche' il minore riacquisti la propria liberta';
  • 2)per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati;
  • 3)per evitare la commissione di ulte-riori fatti di sequestro di minore.

[8]((Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'.)) 96 125 233

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646

96

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13 settembre 1982, n. 646 ha disposto: - (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione; -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

125

La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione.

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

233

Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: - (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione; - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 9/2025

    Questione infondata
    6 febbraio 2025

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Grosseto in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., dell’art. 605, sesto comma, cod. pen., aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui non prevede, per l’ipotesi aggravata di sequestro di persona, la punibilità a querela della persona offesa quando il fatto è commesso in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, del coniuge non più convivente. Il Governo non ha ecceduto dai limiti della propria ampia discrezionalità nell’attuazione della delega in quanto, il criterio, invero piuttosto oscuro, di cui all’art. 1, comma 15, lett. b), della legge n. 134 del 2021 gli affidava di valutare se estendere anche alle fattispecie circostanziate di un reato la previsione della procedibilità a querela introdotta per la fattispecie base; cosa che, nel caso in esame, lo stesso ha escluso mantenendo per le ipotesi aggravate in esame il previgente regime della procedibilità d’ufficio. La disposizione censurata non è nemmeno viziata da contraddittorietà intrinseca in quanto la scelta del Governo – riconducibile alla necessità di tener conto delle esigenze di tutela della vittima nel contesto delle relazioni familiari – risulta ragionevole in considerazione dei rischi di pressioni cui le persone più vulnerabili sono, in questi contesti, esposte. L’interesse alla conservazione dell’unità del nucleo familiare non può, infatti, prevalere rispetto alla necessità di tutelare i diritti fondamentali delle singole persone che ne fanno parte. Né sussistono, infine, le asserite irragionevoli disparità di trattamento rispetto ai tertia comparationis evocati quali: i) il primo comma del medesimo art. 605 cod. pen., in ragione del fatto che la maggiore o minore gravità costituisce soltanto uno dei criteri che il legislatore può adottare per decidere sul regime di procedibilità dei singoli reati; ii) il delitto di lesioni personali, perseguibile a querela anche quando risulti aggravato perché commesso nei confronti del coniuge; sulla base della comune ratio di tutela della situazione di vulnerabilità della vittima, la disparità di trattamento dovrebbe al più essere logicamente eliminata estendendo il regime di procedibilità d’ufficio: ciò che tuttavia non è possibile in virtù del divieto di pronunce in malam partem in materia penale. Nemmeno la censura formulata in via è fondata, apparendo, invece, ragionevole la soluzione normativa che non differenzia l’ipotesi in cui la convivenza venga meno in quanto, ciò nonostante, la persona più vulnerabile del rapporto continua a essere esposta alle condotte sopraffattorie del proprio coniuge o ex coniuge. (Precedenti: S. 22/2024 - mass. 45965; S. 7/2024 - mass. 45939; S. 223/2015; S. 220/2015 - mass. 38588; S. 494/2002; O. 106/2024 - mass. 46200).

    Art. 605 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 106/2024

    Questione inammissibile
    13 giugno 2024

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3, 13, 97 e 112 Cost. – dell’art. 605, sesto comma, cod. pen., inserito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, e dell’art. 1, comma 15, della legge n. 134 del 2021, che introducono la generale punibilità a querela del delitto di sequestro di persona (art. 605, primo comma, cod. pen.). Le questioni aventi ad oggetto la legge delega sono inammissibili per aberratio ictus, in quanto il vizio lamentato concerne esclusivamente la scelta del legislatore delegato di prevedere la procedibilità a querela del delitto indicato, in attuazione di un criterio – quello contenuto nel censurato art. 1, comma 15, lett. b) – che lasciava ampia discrezionalità nella selezione dei reati contro la persona, puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, cui estendere la procedibilità a querela. Quanto invece alle questioni concernenti il decreto delegato, il rimettente chiede un intervento additivo – precluso alla Corte costituzionale dal principio della riserva di legge in materia penale – che, ampliando il novero delle ipotesi di sequestro di persona perseguibili e punibili d’ufficio, inciderebbe in senso peggiorativo sulla risposta punitiva nei confronti del condannato; né il divieto di additive in malam partem subisce nel caso di specie eccezioni, poiché la disposizione censurata non è configurabile quale norma penale di favore né la procedibilità a querela costituisce una deroga ad un generalizzato regime di procedibilità d’ufficio, sicché la sua eliminazione comporterebbe l’automatica riespansione della disciplina. (Precedenti: S. 48/2023 - mass. 45379; O. 53/2022 - mass. 44694; S. 22/2022 - mass. 44582).

    Art. 605 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 523/1987

    Questione infondata
    17 dicembre 1987

    La disciplina data al sequestro di persona non e` irrazionale risultando da scelte di politica criminale e nell'ambito di poteri discrezionali non censurabili. Mentre non sussiste, per l'evidente eterogeneita` delle situazioni, la dedotta analogia col ratto di donna o di minore a fine di libidine, esula chiaramente dalle funzioni della Corte una diversa regolamentazione, per effetto della quale sia punibile a querela dell'offeso anche il sequestro di persona e siano diminuite le pene fissate dal codice. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 523, 605 e 542, cod.pen.).

    Art. 523 c.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La Commissione parlamentare ha espresso il voto che le disposizioni contenute negli articoli dal 624 al 635 del progetto venissero compendiate, in modo da essere contenute in un minore numero di articoli. Ho riconosciuto giusta l'osservazione, e perciò ho provveduto in conseguenza, riducendo le ipotesi delittuose e conglobandone alcune per ottenere una maggiore chiarezza e semplicità.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 204

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 2011 al 30 dicembre 2022. 30 parole aggiunte.

aggiunto: Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per eta' o per infermita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art605 · fonte del testo

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