Art. 14 — Modifiche al Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale
Al Titolo II del Libro IV del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 316, comma 1, le parole: «della pena pecuniaria,» sono soppresse;
- b)all'articolo 317, comma 4, nel primo periodo, la parola: «Gli» e' sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto disposto dal comma 1-ter dell'articolo 578, gli»;
- c)all'articolo 320:
- 1)al comma 1, le parole: «diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando» sono soppresse;
- 2)al comma 2, all'ultimo periodo, le parole: «le pene pecuniarie,» sono soppresse.
Testo vigente dal 1 maggio 2024
