Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo. Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1 e' tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna delle parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria competente. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosita', il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosita'. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro in favore dell'affittuario, si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrita' economica dell'azienda o per l'allevamento di animali. Il rilascio del fondo puo' avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale e' stata emessa la sentenza che lo dispone.

Testo vigente dal 21 settembre 2011

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 11, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14007/2026

    13 maggio 2026

    In tema di controversie su contratti agrari, affinché sia rispettato l'onere prescritto dall'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011, non è necessaria una perfetta corrispondenza tra la richiesta a fini conciliativi e la domanda giudiziale, essendo invece sufficiente la puntuale individuazione, nella sede amministrativa, dei fatti costitutivi della pretesa che può anche essere avanzata, in sede giurisdizionale, con differenti conclusioni, sempreché ciò non determini l'alterazione dell'oggetto sostanziale dell'azione oppure l'introduzione di nuovi temi di indagine idonei a sconvolgere la difesa della controparte.

    Art. 11

    Rassegna di maggio 2026, p. 147 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27557/2025

    15 ottobre 2025

    La competenza della sezione specializzata agraria postula che non risulti ictu oculi l'estraneità del rapporto in contestazione all'ambito di quelli agrari, sicché essa deve escludersi allorquando venga dedotta in giudizio la compravendita di un fondo rustico e la controversia attenga all'esistenza ed alla validità dell'obbligazione del venditore di consegnare al compratore il bene trasferito, a nulla rilevando che il primo invochi un rapporto di affitto agrario intervenuto tra lui ed un terzo con riferimento a tale fondo.

    Art. 11 · Art. 26 Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici

    Rassegna di ottobre 2025, p. 90 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 22327/2025

    2 agosto 2025

    In tema di contratti agrari, la misura degli interessi da corrispondersi sui canoni scaduti da parte del conduttore, al fine di conseguire la sanatoria della morosità, è quella legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., in virtù della disposizione speciale di cui all'art. 11, comma 8, d.lgs. n. 150 del 2011, trovando, invece, applicazione il saggio c.d. superlegale ex art. 1284, comma 4, c.c., laddove l'affittante, anche congiuntamente alla richiesta di risoluzione del contratto, formuli specifica domanda giudiziale di pagamento dei canoni suddetti.

    Art. 11 · Art. 1284 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, pp. 247, 249 ↗

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-01;150~art11 · fonte del testo

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