Art. 12 — Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti
Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata decisione sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro. E' competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.
Testo vigente dal 21 settembre 2011
