Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 6 ottobre 2011
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Abrogato dal 6 ottobre 2011
1 pronuncia che riguarda l’art. 26, dalle Rassegne del Massimario.
La competenza della sezione specializzata agraria postula che non risulti ictu oculi l'estraneità del rapporto in contestazione all'ambito di quelli agrari, sicché essa deve escludersi allorquando venga dedotta in giudizio la compravendita di un fondo rustico e la controversia attenga all'esistenza ed alla validità dell'obbligazione del venditore di consegnare al compratore il bene trasferito, a nulla rilevando che il primo invochi un rapporto di affitto agrario intervenuto tra lui ed un terzo con riferimento a tale fondo.
Art. 26
Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 669- terdecies cod. proc. civ. - là dove non contempla espressamente la reclamabilità dell'ordinanza cautelare emessa dalla Sezione agraria specializzata del Tribunale, e laddove non attribuisce detta potestà cautelare al Presidente della Sezione agraria medesima - nonché dell'art. 26, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 - ove lo stesso non sia ritenuto implicitamente abrogato, per contrasto con gli artt. 669- sexies , primo e secondo comma, 669- terdecies e quaterdecies cod. proc. civ. - poiché le censure, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost., da un lato appaiono finalizzate ad ottenere dalla Corte un avallo interpretativo che salvi il provvedimento da emanare dal possibile annullamento in sede di impugnazione, da un altro si presentano prive di rilevanza o comunque premature e ipotetiche in relazione al giudizio a quo , e da un altro ancora demandano alla Corte il compito di verificare la vigenza della norma impugnata. Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale finalizzate ad ottenere dalla Corte un avallo interpretativo ad una determinata interpretazione, v., tra le altre, la sentenza n. 320/2009 e le ordinanze n. 219/ 2010 e n. 150/2009.Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via ipotetica v., da ultimo, le ordinanze n. 96/2010 e n. 109/2010.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1972 al 6 ottobre 2011. 86 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Tutte le controversie relative all'attuazione dalla presente legge e delle altre leggi o norme sull'affitto sono di esclusiva competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320. Sono altresi' devoluti alla competenza delle sezioni specializzate agrarie i provvedimenti cautelari, di cui al capo III, titolo I del libro IV del codice di procedura civile, relativi a controversie di competenza delle stesse sezioni. Sulle istanze di sequestro le sezioni specializzate provvedono con ordinanza in camera di consiglio dopo aver sentito le parti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art26 · fonte del testo
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