Art. 26 — Modifiche all'articolo 178 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 178 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e contestualmente presentare istanza di cui al comma 4»;
- b)al comma 3, dopo le parole «nel termine da esso fissato» sono inserite le seguenti: «, in ogni caso non superiore a trenta giorni e non prorogabile,»;
- c)al comma 4, le parole «sia titolare di» sono sostituite dalle seguenti: «fondi l'opposizione su un», dopo le parole «cinque anni» sono inserite le seguenti: «dalla data di deposito o di priorita' del marchio oggetto dell'opposizione,» e, dopo le parole «fonda l'opposizione,» sono inserite le seguenti: «nel corso del quinquennio precedente la data di deposito o priorita' del marchio opposto,»;
- d)dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Il comma 4 si applica anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione europea. In tal caso l'uso effettivo del marchio dell'Unione europea e' determinato a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea.»;
- e)il comma 5 e' abrogato;
- f)dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 7, pone a carico del richiedente, se soccombente, il rimborso dei diritti di opposizione. Le spese di rappresentanza professionale nel procedimento sono liquidate a carico della parte soccombente, a domanda, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico.».
Testo vigente dal 8 marzo 2019
