Art. 19 — Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
All'articolo 147 del codice della proprieta' industriale, dopo il comma 3-quater, e' aggiunto il seguente: «3-quinquies. Nei casi previsti al comma 3-quater, la comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui e' stata effettuata l'affissione nell'Albo.».
Testo vigente dal 8 marzo 2019
