Art. 4 — Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209

All'articolo 6 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, lettera c), dopo le parole: «i materiali» sono inserite le seguenti «di cui all'allegato II»;
  • b)al comma 8, prima dell'ultimo periodo e' inserito il seguente: «Tale autorizzazione dovra' contenere, tra l'altro, un riferimento esplicito agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo.»;
  • c)dopo il comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente: «8-bis. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto - presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l'automercato - destinati all'invio a impianti autorizzati per il trattamento, e' consentito fino a un massimo di trenta giorni.».

Testo vigente dal 12 aprile 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-23;149~art4 · fonte del testo

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