Art. 1 — Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali
All'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)al primo periodo, le parole «, anche su istanza di parte,» sono soppresse e dopo le parole «responsabilita' estesa del produttore» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 183, comma 1, lettera g-bis) del presente decreto»;
- 2)al secondo periodo, le parole «l'accettazione dei prodotti restituiti» sono sostituite dalle seguenti: «un sistema di restituzione dei prodotti dopo l'utilizzo», le parole «che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti e» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dagli stessi nonche'», e le parole «nonche' misure volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilita' estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilita' estesa del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente decreto» sono soppresse;
- b)al comma 2, e' premesso il seguente periodo: «Sono fatte salve le discipline di responsabilita' estesa del produttore di cui al titolo II e al titolo III del presente decreto.». All'articolo 178-ter, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio», le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ogni anno una relazione», le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno un piano» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno un piano» e, le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno l'entita'» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ogni anno l'entita'». All'articolo 182-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, la parola «del» e' sostituita dalle seguenti: «derivanti dal». All'articolo 182-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera a):
- 1)le parole «recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione» sono soppresse;
- 2)le parole «gli altri» sono sostituite dalla seguente: «i»;
- 3)dopo le parole «dagli imballaggi» sono inserite le seguenti: «se in materiale plastico, recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione»;
- b)la lettera c) e' soppressa. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera b-ter), punto 6-bis, la parola «o» e' sostituita dalle seguenti: «nonche' quelli»;
- b)alla lettera b-quinquies), le parole «e il riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «e di riciclaggio»;
- c)alla lettera b-sexies), le parole «o i rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «e i rifiuti» e dopo le parole «e demolizione» sono inserite le seguenti: «prodotti nell'ambito di attivita' di impresa»;
- d)dopo la lettera d-bis), e' inserita la seguente: «d-ter) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;». All'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3-sexies, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»;
- b)al comma 3-septies, dopo le parole «registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate» e' inserita la seguente: «(RECER)». All'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera e), dopo le parole «ad eccezione» sono inserite le seguenti: «dei rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo e»;
- b)al comma 4-bis, dopo le parole «in disuso» sono inserite le seguenti: «e qualunque tipologia di rifiuto prodotto dai materiali che hanno avuto contatto con materiale esplosivo». All'articolo 188, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le parole «dell'avvenuto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'avvio a recupero o». All'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)al primo periodo, le parole «istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212» sono soppresse;
- 2)dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti e' gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212.»;
- 3)al secondo periodo dopo la parola «forestali» sono aggiunte le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonche' le modalita' di versamento.»;
- b)dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualita' di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.»;
- c)al comma 4:
- 1)alla lettera b), le parole «comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-bis» e la parola «partecipazione» e' sostituita dalla seguente: «iscrizione»;
- 2)alla lettera c), le parole «nonche' dei dati» sono sostituite dalle seguenti: «comprensivi dei dati di cui all'articolo 193, comma 1, lettera d),»;
- d)al comma 5, le parole « comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 » sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-bis del presente articolo»;
- e)al comma 6, le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
- f)dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con i decreti di cui ai commi 1 e 2, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonche' le modalita' di versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;
- g)al comma 7, le parole «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»; All'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo le parole «quantita' prodotta» sono inserite le seguenti: «o trattata» e dopo le parole «preparazione per» e' inserita la seguente: «il»;
- b)al comma 2, secondo periodo, le parole «del suddetto decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti nel suddetto decreto»
- c)al comma 3, lettera a), la parola «iniziali» e' sostituita dalle seguenti: «di rifiuti»;
- d)al comma 6:
- 1)all'alinea, dopo le parole «delle seguenti modalita'» sono inserite le seguenti: «, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189»;
- 2)alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Non e' comunque consentito derogare alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici nell'ambito dell'affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani.». All'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, le parole «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»;
- b)al comma 4, le parole «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»;
- c)al comma 5, le parole «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»;
- d)al comma 6, le parole «alle norme vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «a tutte le norme vigenti», e dopo le parole «in materia» sono inserite le seguenti: «, comprese, in particolare, le disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza». All'articolo 193-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 le parole «di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «di deposito».
Testo vigente dal 1 giugno 2023
