Art. 6 — Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo II Gestione degli imballaggi
[1]All'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera bb), le parole «speciali assimilati» sono sostituite dalle seguenti: «urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2»;
- b)al comma 1-bis, dopo la parola "«rifiuto»," sono inserite le seguenti: "«regime di responsabilita' estesa del produttore»,". All'articolo 219, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la parola «I» e' sostituita dalle seguenti: «Ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, i» e le parole «, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio,» sono soppresse. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al secondo periodo, le parole «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono», b)
[2]il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell'Unione sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'allegato E soltanto se i requisiti di cui al presente comma sono soddisfatti e se, in conformita' al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, l'esportatore puo' provare che la spedizione di rifiuti sia conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti al riguardo dalla legislazione europea.»;
- c)il quarto periodo e' soppresso. All'articolo 221 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)al primo periodo, le parole «generati dal consumo dei propri prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «riferibili ai propri prodotti» ed il segno di interpunzione «.» e' soppresso;
- 2)al secondo periodo, le parole «I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti» sono soppresse;
- 3)dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Ai produttori e agli utilizzatori e' attribuita la responsabilita' finanziaria o quella finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.»;
- b)al comma 4, secondo periodo, le parole "nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero secondo le modalita' di cui all'articolo 198, comma 2-bis»;
- c)i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati. All'articolo 221-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, dopo la parola «aderire» sono inserite le seguenti: «al Consorzio nazionale imballaggi e», e le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 223, comma 2»;
- b)al comma 3, primo periodo:
- 1)alla lettera a), il segno di interpunzione «,» e' sostituito dal seguente: «;»;
- 2)alla lettera b), dopo la parola «industriale,» sono inserite le seguenti: «comprensivo di progetto di fattibilita' tecnica ed economica,»;
- c)al comma 6, la parola «collettivo» e' sostituita dalle seguenti «di gestione»;
- d)dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema ai sensi del comma 6, sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'articolo 225.»;
- e)al comma 9, lettera d), le parole «221, commi 6, 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «237, comma 6»;
- f)al comma 12, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «5 gennaio 2023». All'articolo 222, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole «indicate nella direttiva 2018/851/UE all'articolo 1, paragrafo 1, numero 3, lettera a), punto 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)», e la parola «collettivi» e' sostituita dalle seguenti: «di responsabilita' estesa del produttore». All'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, il quarto e il sesto periodo sono soppressi;
- b)al comma 3, primo periodo, le parole «e 2» sono soppresse;
- c)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I consorzi di cui al comma 1 sono tenuti a presentare annualmente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al CONAI, la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225»;
- d)i commi 5 e 6 sono abrogati. All'articolo 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole «approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attivita' produttive» sono sostituite dalle seguenti: «adeguato ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita', nonche' di libera concorrenza nelle attivita' di settore. Lo statuto adottato e' trasmesso entro quindici giorni al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che lo approva con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy. Qualora da parte dei suddetti Ministeri siano formulate motivate osservazioni, il CONAI e' tenuto ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni e, nel caso in cui non ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono disposte con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy»;
- b)il comma 2 e' abrogato;
- c)al comma 3:
- 1)alla lettera c), le parole «articoli 221, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 221-bis, comma 7-bis»;
- 2)alla lettera e), primo periodo, le parole «, anche eventualmente destinando» sono sostituite dalle seguenti: «. Destina, eventualmente,» e, dopo le parole «ai consorzi» sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 223,»;
- 3)alla lettera e), le parole «di cui all'articolo 219, comma 3, lettere d-bis, d-ter) e d-quater)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 219, comma 3, lettere e), f) e g)»;
- 4)alla lettera h), le parole «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)»;
- d)al comma 5, alinea, primo periodo, la parola «collettivi» e' sostituita dalle seguenti: «di responsabilita' estesa del produttore»;
- e)al comma 8:
- 1)al primo periodo, dopo la parola «Conai» sono inserite le seguenti: «, determinato ai sensi dell'articolo 237, comma 4,»;
- 2)al secondo periodo, dopo le parole «nell'anno precedente», sono inserite le seguenti: «e degli introiti derivanti dalla vendita dei rifiuti provenienti dai propri prodotti, nonche' da quelli derivanti da eventuali cauzioni di deposito non reclamate,»;
- 3)il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il CONAI provvede ai mezzi finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni con i proventi dell'attivita', con i contributi dei consorziati, con altri contributi e proventi di consorziati e di terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per le attivita' svolte in loro favore in adempimento alle prescrizioni di legge e con una quota del contributo ambientale CONAI. Quest'ultima e' determinata, nel rispetto dei criteri di contenimento dei costi e di efficienza della gestione, nella misura necessaria a far fronte alle spese derivanti dall'espletamento delle funzioni conferitegli dal presente titolo.»;
- f)al comma 12:
- 1)al primo periodo, le parole «il corrispettivo di cui alla lettera a) del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «la copertura dei costi di cui al punto 1 del comma 5»;
- 2)al secondo periodo, dopo le parole «all'articolo 223», sono inserite le seguenti: «e dai competenti sistemi autonomi di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c)»;
- g)il comma 9 e' soppresso: All'articolo 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1:
- 1)all'alinea le parole «articoli 221, comma 6,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 221-bis, comma 7-bis»;
- 2)alla lettera a) e' premessa la parola «la» e, dopo la parola «imballaggio», sono inserite le seguenti: «attraverso modelli di produzione e consumo sostenibili»;
- 3)dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: «a-bis) la progettazione, la fabbricazione e l'uso di imballaggi efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche in termini di durata di vita, scomponibili, riutilizzabili, nonche' l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;
- a-ter)la promozione della riduzione del contenuto di sostanze pericolose in materiali e imballaggi, fatti salvi i requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello dell'Unione;»;
- 4)alla lettera b) e' premessa la parola «l'»;
- 5)alla lettera c) e' premessa la parola «l'»:
- 6)alla lettera d) e' premessa la parola «il»;
- 7)alla lettera e) e' premessa la parola «la».
- b)al comma 3, dopo le parole «programma generale di prevenzione e gestione» sono inserite le seguenti: «, nonche' la relazione generale consuntiva relativa all'anno solare precedente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del Made in Italy, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI si provvede alla approvazione e alle eventuali modificazioni e integrazioni del Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.»;
- c)il comma 4 e' abrogato.
Testo vigente dal 1 giugno 2023
