Art. 2 — Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
All'articolo 3 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera f), le parole: «lettera n)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera o)»;
- b)al comma 1, lettera p), le parole: «lettera n)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera o)»;
- c)al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;»;
- d)al comma 3 le parole: «, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti» sono sostituite dalle seguenti: «e i veicoli di interesse storico o collezionistico».
Testo vigente dal 12 aprile 2006
