Art. 5 — Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
All'articolo 7 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 dell'articolo 7 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorita' competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformita' con la gerarchia prevista dalla direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonche', come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale.»;
- b)al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Gli operatori economici garantiscono che:»;
- c)dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli impianti di trattamento comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, e' modificato con le modalita' previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti.».
Testo vigente dal 12 aprile 2006
