Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 10, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'adesione al concordato in assenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' priva di effetti.»;
  • b)all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 1: 1.1) alla lettera b-quater) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»; 1.2) alla lettera b-quinquies), dopo le parole: «ovvero a una societa' tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247» sono inserite le seguenti: «, che esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal contribuente»; 1.3) alla lettera b-sexies), dopo le parole: «che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «, derivanti dall'esercizio di attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato dalle predette societa' o associazioni»;
  • 2)dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'adesione al concordato in presenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 1, e' priva di effetti.»;
  • c)all'articolo 14, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. In caso di rinnovo del concordato, ferma l'applicazione dell'articolo 19, comma 3, i benefici di cui all'articolo 9-bis, comma 11, lettere a), b) ed e), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono cosi' riconosciuti:
  • a)l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive;
  • b)l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 100.000 euro annui;
  • c)l'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 1-ter. In caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte, effettuati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per le medesime annualita' d'imposta non sono dovuti gli interessi.»;
  • d)all'articolo 19, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. In caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito o il valore netto della produzione concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle violazioni di cui al primo periodo, compresa la sanzione disposta dall'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono essere definite mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;
  • e)all'articolo 20, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. In caso di rinnovo del concordato, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano.».
  • f)all'articolo 21, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)alla lettera b-ter) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»;
  • 2)alla lettera b-quinquies), dopo le parole: «alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato» e' inserito il seguente periodo: «. E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato»;
  • 3)alla lettera b-sexies), dopo le parole: «non determinano il reddito sulla base dell'adesione» e' inserita la seguente: «alla»; dopo le parole: «cui aderisce l'associazione o la societa' partecipata.» e' inserito il seguente periodo: «E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato.»;
  • g)all'articolo 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 1: 1.1) alla lettera a), dopo le parole: «30 per cento dei ricavi» sono inserite le seguenti: «o compensi» e le parole: «, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2», sono soppresse; 1.2) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati;
  • c)risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2;»; 1.3) la lettera d) e' soppressa;
  • 2)al comma 2, le parole: «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera c)»; Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)all'articolo 93, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'adesione al concordato in assenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e' priva di effetti.»;
  • b)all'articolo 94 sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 1: 1.1) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 51 e 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»; 1.2) alla lettera f), dopo le parole: «ovvero a una societa' tra avvocati di cui all'articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247» sono inserite le seguenti: «, che esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal contribuente»; 1.3) alla lettera g), dopo le parole: «che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «, derivanti dall'esercizio di attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato dalle predette societa' o associazioni»;
  • 2)dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'adesione al concordato in presenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 1, e' priva di effetti.»;
  • c)all'articolo 97, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. In caso di rinnovo del concordato, ferma l'applicazione dell'articolo 102, comma 3, i benefici di cui all'articolo 49, comma 15, lettere a), b) ed e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono cosi' riconosciuti:
  • a)l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive;
  • b)l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 100.000 euro annui;
  • c)l'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 293, comma 1. 1-ter. In caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte effettuati ai sensi dell'articolo 10 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, per le medesime annualita' d'imposta non sono dovuti gli interessi.»;
  • d)all'articolo 102, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. In caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito o il valore netto della produzione concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle violazioni di cui al primo periodo, compresa la sanzione disposta dall'articolo 33 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, possono essere definite mediante il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 14 del predetto testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.»;
  • e)all'articolo 103, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. In caso di rinnovo del concordato, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano.».
  • f)all'articolo 105, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell'adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 51 e 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»;
  • 2)alla lettera f), dopo le parole: «alla proposta di concordato nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato» e' inserito il seguente periodo: «. E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato;»;
  • 3)alla lettera g), dopo le parole: «non determinano il reddito sulla base dell'adesione» e' inserita la seguente: «alla»; dopo le parole «cui aderisce l'associazione o la societa' partecipata» e' inserito il seguente periodo: «E' fatta salva l'ipotesi in cui l'associazione, la societa' tra professionisti, ovvero la societa' tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attivita' economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilita' fiscale applicato individualmente dal socio o dall'associato;»
  • g)all'articolo 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • 1)al comma 1: 1.1) alla lettera a), dopo le parole: «30 per cento dei ricavi» sono inserite le seguenti: «o compensi» e le parole: «, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2», sono soppresse; 1.2) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) a seguito di accertamento, nel periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati;
  • c)risultano commesse altre violazioni di non lieve entita' di cui al comma 2;»; 1.3) la lettera d) e' soppressa;
  • 2)al comma 2, le parole: «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera c)». Le disposizioni introdotte con il presente articolo si applicano a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027.

Testo vigente dal 11 agosto 2026

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